lunedì, 29 Aprile 2024

Concorso Min Giustizia – 791 funzionari: quesiti errati anche per profilo pedagogico, possibile ricorso TAR

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Ministero della Giustizia – concorso per 791 funzionari: in un precedente articolo abbiamo trattato la possibile presenza di quesiti errati nel concorso per il reclutamento di 791 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area funzionari dei ruoli del Ministero della giustizia, precisamente nell’ambito della prova per il profilo conservatori.

Dopo la pubblicazione dell’articolo, molti candidati ci hanno segnalato la presenza di quesiti errati o irragionevoli/illogici e, oltre ai quesiti già individuati, abbiamo riscontrato la presenza di un ulteriore quesito errato relativamente alla prova scritta per il profilo funzionari pedagogici.

Pertanto, i candidati che hanno incontrato tali quesiti potranno, tramite ricorso al TAR, recuperare fino ad 1 punto e, laddove raggiungano i 21/30, superare la prova scritta e proseguire il percorso concorsuale.

I quesiti potenzialmente annullabili sono i seguenti: i primi due riguardano il profilo conservatori mentre l’ultimo, ossia il nuovo quesito individuato come errato, riguarda il profilo funzionari pedagogici.

Primo quesito errato

  • Nella società in accomandita semplice i libri sociali obbligatori sono tenuti:
  • dai soci e dagli amministratori.
  • dagli amministratori.
  • dagli amministratori e dai sindaci.

L’Amministrazione ha erroneamente indicato come esatta la 3° opzione mentre quella corretta era certamente la 2°. Infatti, in primo luogo le società in accomandita semplice non sono obbligate ad istituire il collegio sindacale, inoltre l’art. 2302 del codice civile attribuisce la competenza della tenuta dei libri sociali solo agli amministratori, il quesito è quindi palesemente errato ed il suo annullamento consentirebbe ai candidati che lo hanno incontrato di recuperare sino ad 1 punto.

Secondo quesito errato

  • I conflitti di competenza fra uffici appartenenti a ministeri diversi sono risolti:
  • con ricorso al Consiglio di Stato
  • con intervento del Governo
  • con il ricorso al TA.R.

In questo caso nessuna delle tre opzioni fornite può essere ritenuta corretta. L’Amministrazione ha indicato come corretta la 2° opzione ma, seppur possa essere ritenuta l’opzione più vicina alla correttezza, la soluzione indicata non è propriamente esatta. I conflitti di competenza tra ministri sono risolti dal Consiglio dei Ministri e non genericamente dal Governo, la questione si porrebbe sulla definizione di Governo e se questa debba essere ricondotta unicamente all’art. 92 della Cost. o se, come prevalentemente ritenuto, il governo si componga anche di altri soggetti autonomi dal Consiglio dei Ministri quali ad esempio: i sottosegretari o i comitati interministeriali. Quest’ultima interpretazione conforterebbe la tesi della erroneità del quesito. Vi sono quindi, anche in questo caso, i presupposti per l’impugnativa.

Terzo quesito errato

  • Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 448/88 È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell’articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore
  • nel minimo a due anni
  • nel minimo a tre anni
  • nel minimo a quattro anni

In tale quesito è il riferimento normativo ad essere completamente inconferente. Infatti, l’art. 12 del DPR 448/88 regola l’assistenza all’imputato minorenne, tale previsione è estranea all’oggetto del quesito che, invece, si riferiva all’art. 17 del medesimo DPR che regola il fermo di minorenne indiziato di delitto. L’errore è grossolano ed evidente ed è molto probabile che conduca all’annullamento del quesito in questione.

In caso di ricorso l’annullamento di un quesito consentirebbe al candidato ricorrente di poter ottenere sia il riconoscimento del punteggio positivo, ossia + 0,75 punti, che la rimozione della penalità pari a – 0,25 punti (solo in caso di risposta errata).

Pertanto, i candidati che hanno incontrato tali quesiti e che per tale ragione non hanno raggiunto l’agognata idoneità potrebbero, per tale via, ottenere il punteggio aggiuntivo necessario ad essere riammessi nel concorso superando la prova scritta.

La Redazione, allo scopo di cercare di fornire una tutela ai candidati/lettori, si è rivolta all’avv.to Riccardo Ferretti, specializzato in Diritto Amministrativo, con speciale riguardo alla materia dell’accesso al pubblico impiego, il quale si sta già occupando della questione e si è reso disponibile, a titolo gratuito, per valutare i singoli questionari e fornire una consulenza legale al fine di verificare i presupposti per introdurre un ricorso al TAR, finalizzato ad ottenere l’annullamento dei quesiti contestati e, conseguentemente, il riesame della posizione del ricorrente con l’attribuzione del punteggio ingiustamente negato.

Si precisa che, rispetto alla presenza di quesiti errati/ambigui, sarà sempre necessaria la segnalazione del quesito “incriminato” da parte di chi richiede la consulenza.

Pertanto, chi è interessato ad ulteriori informazioni può inviare una mail per chiedere informazioni ed una valutazione del questionario (in maniera totalmente gratuita) all’indirizzo [email protected] o compilare il seguente form

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