sabato, 27 Aprile 2024

MIUR: disposte le misure di mobilità per il personale ATA

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Il MIUR ha pubblicato l’ordinanza ministeriale che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

LE DOMANDE

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità varia in base alla categoria di riferimento:

  • per il personale docente dal 28 febbraio 2022 al 15 marzo 2022;
  • per il personale educativo dal 1 marzo 2022 al 21 marzo 2022;
  • per il personale ATA dal 9 marzo 2022 al 25 marzo 2022.

IL PERSONALE ATA

La domanda di mobilità del personale ATA 2021/2022 deve essere presentata  telematicamente attraverso il portale web del MIUR nella sezione relativa alle Istanze on line.

E’ necessario, pertanto, accedere attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

I TRASFERIMENTI

I trasferimenti del personale ATA potranno avvenire nelle seguenti modalità:

  • trasferimento tra scuole dello stesso comune c.d. mobilità comunale;
  • trasferimento tra scuole di comuni diversi della stessa provincia c.d. mobilità provinciale)
  • trasferimento tra scuole di province diverse c.d. mobilità interprovinciale;
  • trasferimento da un profilo ad un altro con passaggio di ruolo nella stessa area c.d. mobilità professionale.

TABELLE DI VICINANZA

E’ possibile procedere alla scelta della sede per l’inoltro della domanda di mobilità ATA tenendo conto degli elenchi ufficiali pubblicati dal Ministero sul sito ufficiale raggiungibili cliccando qui.

LA NOTA INFORMATIVA

Il MIUR ha provveduto a specificare, attraverso la nota n. 8204/2022, che a partire dall’a.s. 2022/2023 sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio:

  • i collaboratori scolastici immessi in ruolo a tempo pieno o che abbiano beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1 comma 964  L. 178/2020;
  • gli assistenti amministrativi e tecnici, ovvero i collaboratori scolastici immessi in ruolo a tempo pieno, o che abbiano beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno.

E’ preclusa, invece, la partecipazione a tutto il personale appartenente alle summenzionate  categorie immesso in ruolo a tempo parziale.

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