IL LIMITE DI ETA’
L’articolo 3 D.Lgs. 334/2000 prevede che “Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento (…)”.
Si fa riferimento, cioè, ai regolamenti ministeriali attraverso i quali è previsto il limite del trentesimo anno di età elevato fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati.
Si prescinde, inoltre, dal limite di età per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato.
Per i candidati appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’interno il limite d’età è di trentacinque anni.
L’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 3272/2021 ha rimesso alla Corte di Giustizia la seguente questione “se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l’art. 3 del TUE, l’art. 10, TFUE e l’art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. n. 334 del 2000 e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell’interno, la quale prevede un limite di età pari a trent’anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato”.
La direttiva 2000/78 CE è stata recepita nell’ordinamento nazionale dal d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 che ne ha riportato alla lettera l’intero contenuto.
L’art. 2 lett. b) della direttiva definisce la discriminazione indiretta come quella disposizione, quel criterio o quella prassi apparentemente neutri che possono mettere in una posizione di particolare svantaggio, tra le altre, le persone di una particolare età.
All’art. 3 si precisa, poi, il campo di applicazione della direttiva stabilendo che la stessa si applica, tra le altre, a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, in relazione anche ai criteri di selezione ed alle condizioni di assunzione.
La direttiva, tuttavia, ammette la possibilità per gli Stati membri di prevedere eccezioni ai summenzionati principi, “purché le differenze di trattamento (…) siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari”.
Dunque, si è posto il problema di capire se la previsione del limite di età per la partecipazione al concorso pubblico per commissario di polizia fosse in contrasto con tale direttiva europea, integrando, pertanto, un’ipotesi di discriminazione indiretta ingiustificata.
Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha richiesto l’intervento della Corte di Giustizia sul presupposto che il contrasto non potesse essere risolto con la mera disapplicazione diretta della norma nazionale in favore di quella Europea.
Attendiamo, quindi, la pronuncia della Corte di Giustizia.
L’ORDINANZA
L’ordinanza del CDS è scaricabile cliccando qui.