Secono la sentenza del 7 settembre scorso, quindi i soggetti come gli invalidi civili o di guerra, devono avere delle quote dedicate anche se non è specificato nel bando del concorso, e deriva dal fatto che ci sono alcune specifiche riserve stabilite dalla legge che operano in automatico.
I Giudici del Tribunale amministrativo leccese hanno accolto il ricordo di una donna, orfana di un caduto sul lavoro, spiegando che “la riserva di posti a determinate categorie c.d. “deboli”, prevista ai sensi della legge n. 482/68, allo scopo di favorirne e tutelarne il concreto collocamento al lavoro, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell’evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale opera anche se il bando di concorso non l’ha prevista e si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all’assunzione”.