martedì, 9 Giugno 2026

Concorso INPS – ispettori di vigilanza: quesiti errati nella prova, possibile ricorso TAR

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Il 30 aprile sono stati resi disponibili gli esiti della prova scritta del Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 355 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari, nei ruoli del personale dell’INPS.
Dopo attente valutazioni abbiamo riscontrato la presenza nel questionario di un quesito errato che potrebbe essere oggetto di annullamento.
Il quesito è il seguente:
Il momento impositivo dell’IVA è diverso:
1° e dipende dall’aliquota applicabile alle cessioni di beni o prestazioni di servizi
2° e dipende dal reddito del soggetto passivo
3° a seconda che si tratti di cessione di beni o prestazioni di servizi
Il quesito in esame è errato, in quanto la giurisprudenza comunitaria e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno più volte ribadito che, sia che si tratti di cessioni di beni, sia che si tratti di prestazioni di servizi, il momento impositivo dell’IVA coincide con quello dell’esecuzione della prestazione.
Proprio in questo senso dev’essere letto l’art. 6, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 mentre l’Amministrazione, nel formulare il quesito, ha interpretato la norma in maniera errata e contraria al diritto comunitario, confondendo il momento impositivo con quello della mera esigibilità dell’obbligazione tributaria che, invece, è effettivamente diverso a seconda dell’operazione economica.
In merito è dirimente la sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha affermato: “Alla luce di quanto si è andato sin qui discorrendo, il fatto generatore del tributo iva e, dunque, l’insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati – non solo sul piano dei rapporti privatistici (in tal senso, già Cass. 8222/11, 15690/08), ma anche sul piano eminentemente tributario – con la materiale esecuzione della prestazione, giacchè, in doverosa aderenza alla disciplina Europea, la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione”
In conclusione non sussiste alcuna differenza, rispetto al momento impositivo dell’IVA, tra le operazioni di cessione di beni e quelle di prestazione di servizi, il quesito è, quindi, errato.
I candidati a cui è stato somministrato il quesito in esame potranno proporre ricorso al TAR del Lazio al fine di vedersi riconosciuto un punteggio pari a 0,75 punti nel caso in cui abbiano risposto in maniera errata, altrimenti di + 0,60 punti se non hanno risposto al quesito.
Allo scopo di fornire una tutela ai candidati pregiudicati dalla presenza del quesito, la nostra Redazione ha contattato l’avv. Riccardo Ferretti, specializzato in Diritto Amministrativo ed in materia di concorsi pubblici, che si è reso disponibile anche a verificare altri quesiti potenzialmente annullabili.
La consulenza sarà totalmente gratuita ed avrà il fine di verificare la presenza di quesiti/errati ambigui nei questionari ed i presupposti per introdurre un ricorso al TAR Lazio per l’annullamento dei quesiti contestati e, conseguentemente, il riesame della posizione del ricorrente con l’attribuzione del punteggio ingiustamente negato.
Si precisa che, rispetto alla presenza di quesiti errati/ambigui, sarà sempre necessaria la previa valutazione del singolo questionario e la segnalazione da parte del candidato del quesito “incriminato”.

In caso di accoglimento del ricorso, i candidati che con il punteggio aggiuntivo raggiungessero quota 21 punti avrebbero pieno titolo ad accedere alla prova orale del concorso. Si tratta, dunque, di un’opportunità concreta che vale la pena valutare con attenzione.Pertanto, chi fosse interessato ad ulteriori informazioni può inviare una mail per chiedere una valutazione del questionario (in maniera totalmente gratuita) all’indirizzo [email protected] o compilare il seguente form:

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