giovedì, 16 Luglio 2026

Guardia di Finanza: concorso per allievi marescialli

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La Guardia di Finanza ha indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 17 allievi marescialli in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Di seguito tutti i dettagli.

CHI PUO’ PARTECIPARE?

Possono partecipare al concorso:

Gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:

  1. Alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età;
  2. Non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
  3. Se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
  4. Non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
  5. Non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
  6. Non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in aspettativa;
  7. Non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.

I cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

  1. Abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età;
  2. Abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
  3. Godano dei diritti civili e politici;
  4. Non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
  5. Non siano stati ammessi a prestare il servizio civile quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  6. Non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
  7. Alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
  8. Non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
  9. Siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
  10. Non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.

Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute e l’attestato di bilinguismo. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2024/2025.

FASI DI SELEZIONE

La selezione indetta per il reclutamento di allievi marescialli nel corpo della Guardia di Finanza sarà espletata mediante lo svolgimento delle seguenti fasi:

  • Prova scritta di preselezione;
  • Prova scritta di cultura generale;
  • Prova di efficienza fisica;
  • Accertamento dell’idoneità psico-fisica;
  • Accertamento dell’idoneità attitudinale;
  • Prova orale;
  • Prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera;
  • Valutazione dei titoli.

Le prove saranno sostenute dai candidati nella lingua, italiana o tedesca, prescelta in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso indetto dalla Guardia di Finanza potrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 maggio 2026 accedendo al portale dedicato.

Per ulteriori informazioni rimandiamo alla consultazione del bando ufficiale.

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