Può lo Stato escludere un candidato da un concorso pubblico soltanto perché ha superato una determinata soglia anagrafica, anche quando le funzioni da svolgere non richiedono un impiego costante della forza fisica? È davvero indispensabile non aver compiuto trent’anni per assumere responsabilità direttive nella Polizia di Stato?
A queste domande ha dato risposta la Sezione Quarta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 397 del 19 gennaio 2026, destinata a incidere profondamente sulla disciplina dei requisiti di accesso ai concorsi pubblici. Il Collegio ha dichiarato illegittimo il limite massimo di 30 anni previsto per la partecipazione al concorso per commissari della Polizia di Stato, ritenendolo discriminatorio e contrario al diritto dell’Unione europea.
IL CONCORSO PER COMMISSARI E L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO
La controversia trae origine dal concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito il 2 dicembre 2019 dal Ministero dell’Interno per 120 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. Tra i requisiti di ammissione era previsto il non aver compiuto il trentesimo anno di età, salvo alcune deroghe limitate.
Un candidato, nato nel 1988, non aveva potuto presentare la domanda tramite la procedura telematica proprio a causa del superamento della soglia anagrafica. Ammesso con riserva dal TAR Lazio in sede cautelare, aveva superato la prova preselettiva. Nel giudizio di merito, tuttavia, il tribunale amministrativo aveva respinto il ricorso, ritenendo il limite di età ragionevole e compatibile con la natura del servizio di polizia.
IL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
In appello, la questione è stata riproposta sotto il profilo della discriminazione per età e della violazione della normativa europea. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, chiedendo chiarimenti sulla compatibilità della normativa nazionale con la Direttiva 2000/78/CE e con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Con la sentenza del 17 novembre 2022 (causa C-304/21), la Corte di Lussemburgo ha affermato un principio chiaro: una normativa che fissi a 30 anni il limite massimo per l’accesso al concorso per commissari di Polizia è contraria al diritto dell’Unione qualora le funzioni effettivamente esercitate non richiedano capacità fisiche particolari oppure, anche ove tali capacità siano richieste, la misura risulti sproporzionata.
L’ISTRUTTORIA SULLE MANSIONI EFFETTIVE
Tornato a decidere nel merito, il Consiglio di Stato ha avviato un’approfondita istruttoria per verificare, in concreto, la natura delle funzioni svolte dai commissari.
Dall’analisi dei dati raccolti è emerso che gli episodi in cui commissari o vice commissari avevano fatto uso diretto della forza erano numericamente limitati. Una parte significativa di tali interventi riguardava circostanze eccezionali o attività di soccorso, non riconducibili al nucleo tipico delle funzioni direttive.
IL RUOLO DEL COMMISSARIO TRA DIREZIONE E COORDINAMENTO
Il Collegio ha inoltre richiamato la disciplina contenuta nel d.lgs. 334/2000, che descrive il profilo del commissario come prevalentemente direttivo e organizzativo. Il commissario dirige uffici, coordina personale, assume decisioni operative e amministrative, gestisce procedimenti e risorse.
L’impiego della forza fisica non emerge come tratto caratterizzante e abituale della funzione, ma come eventualità residuale. In questo quadro, l’età anagrafica non può essere considerata un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività.
IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ
Elemento decisivo della sentenza è stato il giudizio di proporzionalità. Il limite dei 30 anni riduce in modo significativo la platea dei partecipanti, incidendo sul principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici, che costituisce espressione dell’art. 97 della Costituzione. La riduzione rispetto al precedente limite di 32 anni non è stata accompagnata da elementi oggettivi idonei a dimostrare un effettivo vantaggio funzionale per l’amministrazione. Il beneficio ipotizzato – l’ingresso in carriera di personale anagraficamente più giovane di due anni – non è stato ritenuto sufficiente a giustificare la restrizione.
RIPRISTINO DEL LIMITE A 32 ANNI
Con la sentenza n. 397/2026, quindi, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando il D.M. 13 luglio 2018 n. 103 nella parte in cui fissava il limite dei 30 anni, il bando del 2 dicembre 2019 e il provvedimento di esclusione del ricorrente, con la conseguente reviviscenza del precedente limite anagrafico di 32 anni.
La pronuncia assume un valore che va oltre il singolo concorso nel ribadire che ogni limite anagrafico deve essere sorretto da una motivazione rigorosa e da dati concreti che dimostrino la necessità e proporzionalità della misura. In assenza di tale dimostrazione, il limite si configura come discriminazione diretta fondata sull’età, in contrasto con il diritto dell’Unione europea e con i principi di uguaglianza e imparzialità dell’azione amministrativa.
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