Come noto, Il 27 novembre scorso Agenzia delle Entrate ha pubblicato le graduatorie della selezione, a prova unica, indetta dall’Agenzia delle Entrate per il reclutamento di n. 2.700 unità di personale sul ruolo di funzionario giuridico tributario.
Le graduatorie si compongono esclusivamente in base al punteggio conseguito dai candidati alla prova scritta, concernente la risoluzione di 75 quesiti a risposta multipla, che per poter essere superata richiedeva il conseguimento di un punteggio di almeno 21/30.
Nei giorni scorsi, inoltre, sul profilo personale InPA dei candidati, è possibile visualizzare, per gli idonei, anche la singola posizione in graduatoria, anche se si è idonei non vincitori.
CONCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE – POSSIBILE RICORSO TAR
In ogni caso, subito dopo la prova molti candidati si sono lamentati della presenza nel questionario di quesiti errati o ambigui e sono giunte alla nostra redazione numerose segnalazioni.
Dopo attente valutazioni, abbiamo verificato la presenza di almeno due quesiti che possono essere oggetto di ricorso al TAR del Lazio al fine di ottenerne l’annullamento ed il ricalcolo del punteggio.
Il ricorso avrà lo scopo di ottenere la rimozione della penalità ed il riconoscimento del punteggio positivo per ogni quesito annullato.
Si precisa che, prudenzialmente, è opportuno far decorrere il termine di 60 giorni per impugnare l’esito della prova scritta a partire dal 10 novembre e che tramite il ricorso si dovrà impugnare anche la graduatoria in cui è inserito o ambisce ad essere inserito il ricorrente. Ciò impone l’obbligo di notifica del ricorso ad almeno un controinteressato e sarà quindi necessario reperire i suoi dati tramite accesso agli atti per il cui espletamento possono volerci fino a 30 giorni, quest’ultimo termine non sospende o proroga il termine decadenziale di 60 giorni per la proposizione del ricorso.
I quesiti per i quali è possibile proporre ricorso sono stati somministrati nel corso della prova del 31/10/2025 alle ore 9,30:
Le deliberazioni assembleari invalide possono essere impugnate:
1° Dall’amministratore del condominio
2° Da tutti i condomini.
3° Dai condomini assenti o dissenzienti
Secondo l’Amministrazione la risposta esatta sarebbe la terza opzione ma, in realtà, la risposta esatta è la seconda opzione.
Infatti, il quesito parla di delibere assembleari invalide e non di delibere annullabili, l’invalidità comprende entrambe le categorie dell’annullabilità e della nullità e per consolidato orientamento della Corte di Cassazione: “la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare compete individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonché ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullità)…” (Cass. 13331/2000). Quindi l’opzione di risposta corretta è “da tutti i condomini”, il quesito è, quindi, palesemente illegittimo.
Inoltre, la terza opzione, oltre che errata, è anche incompleta, in quanto non include i condomini astenuti ai quali, invece, espressamente l’art. 1137 CC attribuisce la facoltà di impugnazione delle delibere. Sicché, il quesito presenta due errori.
Dunque, il quesito può essere oggetto di ricorso al fine di ottenerne l’annullamento.
Il regime contabile naturale per società di capitali con ricavi non superiori ad € 500.000:
1°E’ la contabilità semplificata
2°E’ la contabilità ordinaria.
3°E’ il regime forfetario.
Il 5 novembre il quesito è stato oggetto di un provvedimento in autotutela che ha rettificato la risposta esatta che erroneamente era stata indicata nella 1° opzione, mentre era palesemente corretta la 2° opzione. Il quesito risulta comunque annullabile, a prescindere dalla risposta data, poiché formulato in maniera tale da indurre in errore il candidato attraverso l’inserimento di informazioni svianti tese solo a creare un “tranello” che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, non è legittimo.
Sul punto il Consiglio di Stato: “Secondo un altrettanto costante indirizzo giurisprudenziale, la commissione, invero, «non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756/2022, cit.)”.
Il quesito, quindi, anche dopo l’intervento in autotutela risulta impugnabile, ai fini del riconoscimento del punteggio, da parte dei candidati che non hanno risposto o hanno risposto in maniera errata.
È quindi possibile per i candidati che hanno incontrato i quesiti in questione proporre ricorso al TAR del Lazio per chiederne l’annullamento ed il conseguente ricalcolo del punteggio della prova scritta.
Allo scopo di fornire una tutela ai candidati pregiudicati dalla presenza di quesiti errati, la nostra Redazione ha contattato l’avv. Riccardo Ferretti, specializzato in Diritto Amministrativo ed in materia di concorsi pubblici, che si è reso disponibile anche a verificare altri quesiti potenzialmente annullabili.
La consulenza sarà totalmente gratuita ed avrà il fine di verificare la presenza di quesiti/errati ambigui nei questionari ed i presupposti per introdurre un ricorso al TAR Lazio per l’annullamento dei quesiti contestati e, conseguentemente, il riesame della posizione del ricorrente con l’attribuzione del punteggio ingiustamente negato.
Si precisa che, rispetto alla presenza di quesiti errati/ambigui, sarà sempre necessaria la previa valutazione del singolo questionario e la segnalazione da parte del candidato del quesito “incriminato”.
Pertanto, chi fosse interessato ad ulteriori informazioni può inviare una mail per chiedere una valutazione del questionario (in maniera totalmente gratuita) all’indirizzo [email protected] o compilare il seguente form:
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