sabato, 19 Luglio 2025

Concorso AdE Riscossione: segnalati altri quesiti errati, come ricorrere al TAR

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Come noto, dal 28 al 30 maggio si sono svolte le prove scritte del concorso indetto da Agenzia delle entrate-Riscossione Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 470 Addetti Riscossione.

Subito dopo le prove, ci sono giunte numerose segnalazioni da parte dei candidati sulla presenza nei test a risposta multipla di quesiti ambigui, con risposte errate o con più di una risposta esatta.

Come già abbiamo segnalato in un precedente articolo, proprio questa situazione ha spinto l’Agenzia delle entrate-Riscossione ad intervenire prontamente anche se, come vedremo, in maniera parzialmente errata.

Infatti, per uno dei due quesiti oggetto di autotutela, ossia quello presente nella busta n. 5 somministrata durante la sessione del 30 maggio delle ore 9,30, la soluzione scelta da AdER non può essere ritenuta equa. Il quesito è il seguente:

Ai sensi dell’articolo 68 del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 ad oggi vigente, anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

  • Per l’ammontare risultante dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, purché non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso
  • Per l’ammontare risultante dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, purché non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso
  • Per l’intero importo indicato nell’atto in caso di mancata riassunzione del giudizio a seguito di sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio

Dopo avere accertato che sia la 2° che la 3° opzione di risposta erano esatte, con l’intervento in autotutela del 10 giugno, AdER ha deciso di non annullare il quesito ma di ritenere esatte entrambe le predette risposte con conseguente attribuzione del punteggio positivo solo ai candidati che hanno scelta la 2° e la 3° opzione.

Questa soluzione non può essere ritenuta legittima, in quanto il quesito, avendo due risposte corrette, viola il principio di univocità della risposta esatta e, quindi, doveva essere annullato con attribuzione a tutti i candidati che lo hanno incontrato del punteggio pieno. La soluzione scelta dall’amministrazione si rivela discriminatoria e lesiva per i candidati che subiscono effetti negativi (l’applicazione della penalità) a causa di un quesito che è indubbiamente illegittimo e doveva essere eliminato dal questionario.

Tra l’altro la soluzione prescelta si rivela anche in contrasto con le precedenti decisioni adottate dalla PA per casi simili, infatti, in presenza di quesiti illegittimi, la PA procede da sempre con l’eliminazione del quesito e l’attribuzione del punteggio pieno a tutti i candidati che lo hanno incontrato.

L’ingiusta decisione presa da AdER in autotutela potrà essere oggetto di ricorso al TAR Lazio da parte dei candidati che non hanno risposto al quesito o che si vedono addirittura ancora applicata la penalità per un quesito chiaramente illegittimo. Attraverso il ricorso si potrà chiedere la rimozione della penalità ed il riconoscimento del punteggio positivo.

Inoltre, ci sono giunte nuove segnalazioni di quesiti errati per i quali si potrà proporre ricorso.

Quesiti errati presenti nel test della sessione del 29 maggio ore 9 e 30:

L’articolo 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ad oggi vigente (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), prevede che le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva:

  • Sono aumentati della metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l’agente della riscossione
  • Sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, anche quando questa sia l’agente della riscossione
  • Sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l’agente della riscossione.

Il quesito parla di “agente della riscossione” mentre la norma si riferisce chiaramente al “concessionario”. Il quesito individua in maniera errata il soggetto e, secondo la giurisprudenza del TAR, quando un quesito di concorso verte su materie giuridiche e utilizza formule come “in base”, “a norma di” ecc… la risposta deve rispecchiare testualmente la norma presa come riferimento. Inoltre il DPR 29 settembre 1973, n. 602 quando intende riferirsi esclusivamente all’agente della riscossione lo dice espressamente.

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ad oggi vigente (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del Codice di procedura civile, l’agente della riscossione:

  • Può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera trentamila euro.
  • Può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro.
  • Può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera cinquantamila euro.

AdER individua come esatta la seconda opzione ma questa è in realtà incompleta e quindi sbagliata. Infatti, l’art. 76, comma 1, lett. b) precisa che “nei casi diversi da quello di cui alla lettera a) …”. Questo inciso, omesso nel testo della seconda opzione di risposta, assume enorme importanza poiché autorizza l’esproprio immobile non solo sulla base del valore dell’immobile ma anche in assenza di ben precisi casi. La soluzione corretta, per come scritta, lascia intendere che l’unico requisito per procedere all’espropriazione immobiliare sia il valore dell’immobile mentre si devono anche escludere i casi disciplinati dalla lett. a). La risposta, quindi, si presenta incompleta e conseguentemente errata.

Ai sensi dell’articolo 618 del Codice di procedura civile, il giudice dell’esecuzione all’udienza dà i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura:

  • Con decreto
  • Con sentenza
  • Con ordinanza

Il quesito verte su di un argomento di diritto processuale civile materia che non era prevista dal bando di concorso come oggetto di prova, il quesito risulta quindi illegittimamente inserito nel test a risposta multipla e, quindi, annullabile.

Quesiti errati presenti nel test della sessione del 30 maggio ore 9 e 30:

Esaminando le diverse strutture di mercato e le loro implicazioni relativamente al grado di controllo dell’impresa sul prezzo, in concorrenza perfetta l’impresa:

  • È price taker
  • Ha un certo grado di controllo sul prezzo.
  • È price maker

Il quesito verte su di un argomento di economia politica/microeconomia materia che non era prevista dal bando di concorso come oggetto di prova, il quesito risulta quindi illegittimamente inserito nel test a risposta multipla e, quindi, annullabile.

In base all’articolo 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ad oggi vigente (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), la vendita dei beni pignorati è effettuata:

  • Mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ad oggi vigente, a cura del debitore, senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
  • Mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ad oggi vigente, a cura dell’Agente della riscossione, senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria
  • Mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ad oggi vigente, a cura dell’Agente della riscossione, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Anche in questo caso il quesito parla di “agente della riscossione” mentre la norma si riferisce chiaramente al “concessionario”. Il quesito individua in maniera errata il soggetto e, secondo la giurisprudenza del TAR, quando un quesito di concorso verte su materie giuridiche e utilizza formule come “in base”, “a norma di” ecc… la risposta deve rispecchiare testualmente la norma presa come riferimento. Inoltre il DPR 29 settembre 1973, n. 602 quando intende riferirsi esclusivamente all’agente della riscossione lo dice espressamente.

Ai sensi dell’articolo 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ad oggi vigente (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), allorquando sia stata iscritta ipoteca sul bene immobile di proprietà del debitore, da sottoporre ad espropriazione, per un credito di valore inferiore al cinque per cento del valore dell’immobile stesso:

  • Decorsi sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debito sia stato estinto, l’agente della riscossione procede all’espropriazione.
  • Decorsi dodici mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debito sia stato estinto, l’agente della riscossione procede all’espropriazione.
  • Decorsi nove mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debito sia stato estinto, l’agente

della riscossione procede all’espropriazione.

Per le medesime ragioni che rendono annullabile il precedente quesito anche questo è formulato in maniera errata, inoltre, in questo caso, l’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 distingue al suo interno tra agente della riscossione e concessionario.

Gli elencati quesiti possono essere oggetto di ricorso al TAR da parte dei candidati che non hanno dato risposta o hanno risposto in maniera errata, al fine di ottenerne l’annullamento ed il riconoscimento del relativo punteggio.

A tale scopo la Redazione mette a disposizione la consulenza legale dell’avv.to Riccardo Ferretti specializzato in Diritto Amministrativo, che da anni si occupa di contenzioso legato all’accesso al pubblico impiego, e con il quale sarà possibile per i candidati interessati valutare i presupposti per un eventuale ricorso.

Oltre ai riportati quesiti, la Redazione, sempre coadiuvata dall’avv.to Riccardo Ferretti, continuerà a valutare i questionari per verificare la presenza di errori o profili di ambiguità nei quesiti, a tal proposito chi ha riscontrato nel proprio test la presenza di quesiti errati o di formulazione ambigua, può segnalarne la presenza tramite l’apposito form.

Purtroppo l’Amministrazione non è nuova al problema dei quesiti errati nelle prove concorsuali, più volte in passato questi errori hanno obbligato candidati ingiustamente esclusi dalla procedura a proporre ricorso per ottenere la riammissione nel concorso grazie al ricalcolo del punteggio della prova scritta dovuto a seguito dell’annullamento di un quesito.

Allo scopo di cercare di fornire una tutela ai candidati che nel corso delle prove scritte hanno incontrato quesiti errati/ambigui e che per tale ragione sono stati esclusi dal concorso, la nostra Redazione, con l’ausilio dell’avv. Riccardo Ferretti, si è resa disponibile per fornire una consulenza legale gratuita al fine di verificare la presenza di quesiti/errati ambigui nei questionari ed i presupposti per introdurre un ricorso al TAR Lazio finalizzato ad ottenere l’annullamento dei quesiti contestati e, conseguentemente, il riesame della posizione del ricorrente con l’attribuzione del punteggio ingiustamente negato.

Si precisa che, rispetto alla presenza di quesiti errati/ambigui, sarà sempre necessaria la previa valutazione del singolo questionario e la segnalazione da parte del candidato del quesito “incriminato”.

Pertanto, chi fosse interessato ad ulteriori informazioni può inviare una mail per chiedere una valutazione del questionario (in maniera totalmente gratuita) all’indirizzo [email protected] o compilare il seguente form

 

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