sabato, 14 Giugno 2025

Concorso Agenzia delle Entrate – Riscossione: quesiti errati nella prova, possibile ricorso TAR

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Dal 28 al 30 maggio scorso si sono svolte le prove scritte del concorso indetto da Agenzia delle entrate-Riscossione Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 470 Addetti Riscossione.

Subito dopo le prove ci sono giunte numerose segnalazioni da parte dei candidati che hanno sostenuto la prova della presenza nei test a risposta multipla di quesiti ambigui, con risposte errate o con più di una risposta esatta.

Proprio questa situazione ha spinto l’Agenzia delle entrate-Riscossione ad intervenire prontamente anche se, come vedremo, in maniera parzialmente errata.

Infatti, AdER il 10 giugno ha constato la presenza di due quesiti errati nei test a risposta multipla, ciò ha condotto ad un intervento in autotutela che, però, non può essere ritenuto pienamente legittimo in quanto, a differenza della soluzione prescelta dall’amministrazione, uno dei due quesiti, presentando due risposte corrette, doveva essere annullato mentre così non è stato.

Il primo quesito oggetto di autotutela proviene dalla busta n. 6, contenente il test somministrato il 29 maggio alle ore 9,30, il quesito è il seguente:

In base all’art. 109 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico imposte sui redditi), gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio:

  • Successivo a quello di competenza
  • Di competenza
  • In cui sono percepiti o corrisposti

Secondo l’amministrazione la risposta da ritenersi corretta sarebbe “di competenza”, tale risposta è, però, palesemente errata ed in contrasto con quanto espressamente previsto dall’art. 109, richiamato nel testo del quesito, che al comma 7 prevede: “In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti”.

Appare chiaro che l’opzione corretta è la 3° e non la 2°, tant’è che la stessa amministrazione il 10 giugno è intervenuta in autotutela rettificando il quesito e, conseguentemente, l’attribuzione dei punteggi.

Il secondo quesito che è stato oggetto di autotutela era presente nella busta n. 5 ed è stato somministrato durante la sessione del 29 maggio delle ore 9,30. Il quesito è il seguente:

Ai sensi dell’articolo 68 del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 ad oggi vigente, anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

  • Per l’ammontare risultante dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, purché non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso
  • Per l’ammontare risultante dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, purché non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso
  • Per l’intero importo indicato nell’atto in caso di mancata riassunzione del giudizio a seguito di sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio

Dopo avere accertato che sia la 2° che la 3° opzione di risposta erano esatte, con l’intervento in autotutela del 10 giugno, AdER ha deciso di non annullare il quesito ma di ritenere esatte entrambe le predette risposte con conseguente attribuzione del punteggio positivo solo ai candidati che hanno scelta la 2° e la 3° opzione.

Questa soluzione non può essere ritenuta legittima, in quanto il quesito, avendo due risposte corrette, viola il principio di univocità della risposta esatta e, quindi, doveva essere annullato con attribuzione a tutti i candidati che lo hanno incontrato del punteggio pieno. La soluzione scelta dall’amministrazione si rivela discriminatoria e lesiva per i candidati che subiscono effetti negativi (l’applicazione della penalità) a causa di un quesito che è indubbiamente illegittimo e doveva essere eliminato dal questionario.

Tra l’altro la soluzione prescelta si rivela anche in contrasto con le precedenti decisioni adottate dalla PA per casi simili, infatti, in presenza di quesiti illegittimi, la PA procede da sempre con l’eliminazione del quesito e l’attribuzione del punteggio pieno a tutti i candidati che lo hanno incontrato.

L’ingiusta decisione presa da AdER in autotutela potrà essere oggetto di ricorso al TAR Lazio da parte dei candidati che ancora si vedono applicata la penalità per il quesito contenuto nella busta n. 5, attraverso il ricorso si potrà chiedere la rimozione della penalità ed il riconoscimento del punteggio positivo.

A tal fine la Redazione mette a disposizione la consulenza legale dell’avv.to Riccardo Ferretti, specializzato in Diritto Amministrativo, che da anni si occupa di contenzioso legato all’accesso al pubblico impiego, e con il quale sarà possibile per i candidati interessati valutare i presupposti per un eventuale ricorso.

Oltre al riportato quesito presente nella busta n. 6, la Redazione, sempre coadiuvata dall’avv.to Riccardo Ferretti, sta valutando anche altri quesiti che presentano errori o profili di ambiguità e che potrebbero essere oggetto di ricorso per ottenerne l’annullamento, a tal proposito chi ha riscontrato nel proprio test la presenza di quesiti errati o di formulazione ambigua, può segnalarne la presenza tramite l’apposito form.

Purtroppo l’Amministrazione non è nuova al problema dei quesiti errati nelle prove concorsuali, più volte in passato questi errori hanno obbligato candidati ingiustamente esclusi dalla procedura a proporre ricorso per ottenere la riammissione nel concorso grazie al ricalcolo del punteggio della prova scritta dovuto a seguito dell’annullamento di un quesito.

Allo scopo di cercare di fornire una tutela ai candidati che nel corso delle prove scritte hanno incontrato quesiti errati/ambigui e che per tale ragione sono stati esclusi dal concorso, la nostra Redazione, con l’ausilio dell’avv. Riccardo Ferretti, si è resa disponibile per fornire una consulenza legale gratuita al fine di verificare la presenza di quesiti/errati ambigui nei questionari ed i presupposti per introdurre un ricorso al TAR Lazio finalizzato ad ottenere l’annullamento dei quesiti contestati e, conseguentemente, il riesame della posizione del ricorrente con l’attribuzione del punteggio ingiustamente negato.

Si precisa che, rispetto alla presenza di quesiti errati/ambigui, sarà sempre necessaria la previa valutazione del singolo questionario e la segnalazione da parte del candidato del quesito “incriminato”.

Pertanto, chi fosse interessato ad ulteriori informazioni può inviare una mail per chiedere una valutazione del questionario (in maniera totalmente gratuita) all’indirizzo [email protected] o compilare il seguente form:

 

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L’app Worky – Concorsi e Lavoro è un’app totalmente gratuita, e scaricabile sia su dispositivi Apple che Android, che permette agli utenti di potersi esercitare sulle materie dei principali concorsi pubblici comodamente dal proprio smartphone. (Per scaricare l’app android dal Play Store, clicca qui;  Per scaricare l’app dall’Apple Store, clicca qui.).

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Per qualsiasi dubbio circa l’app e le sue funzioni è possibile mandare una mail all’indirizzo [email protected].

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