Ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i risultati della prova scritta (ed unica), distinti per regione di partecipazione, relativi al maxi bando di concorso volto al reclutamento di 4.500 funzionari, tributari e per i servizi di pubblicità immobiliare, allo scopo di colmare i vuoti di organico e favorire il turnover generazionale.
A questo link è possibile – difatti- visualizzare la suddetta classificazione per regione, per il profilo funzionario tributario. Si tratta, in sostanza, di una bozza di graduatoria, senza riserve e titoli di preferenza.
CONCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE: POSSIBILE RICORSO TAR PER QUESITI ERRATI E/O ILLOGICI
In ogni caso, come già anticipato nei precedenti articoli sul tema, sono emersi – dopo l’espletamento delle prove – quesiti errati per il profilo di funzionario tributario. In particolare, ci si riferisce ai seguenti quesiti
Si chiede la distinzione delle società in base allo scopo, le risposte erano:
-società commerciali e non commerciali
-società lucrative e società cooperative (risposta data esatta da Formez)
-Società di persone e società di capitali
Invero, in base allo scopo le società di possono distinguere in società lucrative e non lucrative, come pacificamente affermato da tutti i manuali di diritto commerciale: di certo una società in base allo scopo non può venire classificata quale società cooperativa, che non riguarda – appunto – il fine societario. Tale quesito, dunque, appare palesemente errato e/o illogico, e sicuramente oggetto di impugnazione innanzi al TAR.
Si chiede nella società a responsabilità limitata, al momento del perfezionamento dell’atto costitutivo (art. 2464 c.c.):, le risposte erano
-Il capitale deve essere sottoscritto e versato integralmente
-Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura minima del 25%; i conferimenti in denaro, di beni in natura e i crediti devono essere effettuati integralmente (risposta data esatta da Formez).
-Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura minima del 25%, anche per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e i crediti.
Tale risposta – data come esatta – in realtà è palesemente errata, per come formulata: il conferimento in denaro, difatti, non deve essere effettuato integralmente, a norma dell’art. 2464 c.c., ma versato nella misura minima del 25%, come per altro indicato all’inizio della risposta. Dunque, anche tale quesito appare palesemente errato e/o illogico, e sicuramente oggetto di impugnazione innanzi al TAR.
Di recente, inoltre, sono emersi ulteriori quesiti viziati e segnatamente:
Busta 2 delle 14.30 del 24 novembre, profilo Funzionario Tributario.
“Quale tra i seguenti è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà?
a: Accessione
b:Espropriazione per pubblica utilità
c: Successione a causa di morte
La risposta indicata come corretta è Accessione, ma anche espropriazione per pubblica utilità è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà (Cassazione S.U. n. 651/23 ” 9.1…Si può, tuttavia, osservare che l’espropriazione per pubblica utilità non è assimilabile a una vicenda negoziale, trattandosi di un atto autoritativo con cui l’amministrazione acquista la proprietà A TITOLO ORIGINARIO”)
In tema di azione di nullità del contratto quale tra le seguenti è una affermazione corretta: 1.Il contratto non può mai essere convertito. 2. La nullità può essere fatta valere da chiunque, salva diversa disposizione di legge. 3.La nullità non può essere rilevata d’ufficio dal giudiceIn questo quesito viene data come corretta la risposta 2, ma la risposta corretta sarebbe dovuta essere “la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse”: Il quesito è errato in quanto la nullità non può essere fatta valere da chiunque a prescindere. |
La presenza dei suddetti quesiti errati consentirà a chi proporrà ricorso di ottenere l’annullamento del quesito ed il riconoscimento sia del punteggio positivo, ossia + 0,43 punti, che la rimozione della penalità pari a – 0,08 punti (solo in caso di risposta errata). Ciò permetterà ai candidati, al momento ingiustamente esclusi dalla selezione a causa della presenza nel questionario di tale domanda, di poter essere riammessi in graduatoria tra gli i idonei o, se già idonei, di acquisire ulteriore punteggio.
Altre persone, inoltre, hanno segnalato ulteriori quesiti incoerenti e/o illogici anche per profilo di funzionario tributario.
La Redazione, allo scopo di cercare di fornire una tutela ai candidati/lettori, si è rivolta all’avv.to Riccardo Ferretti, specializzato in Diritto Amministrativo, con speciale riguardo alla materia dell’accesso al pubblico impiego, il quale si sta già occupando della questione e si è reso disponibile, a titolo gratuito, per valutare i singoli questionari e fornire una consulenza legale al fine di verificare i presupposti per introdurre un ricorso al TAR, finalizzato ad ottenere l’annullamento dei quesiti contestati e, conseguentemente, il riesame della posizione del ricorrente con l’attribuzione del punteggio ingiustamente negato.
Si precisa che, rispetto alla presenza di quesiti errati/ambigui, sarà sempre necessaria la segnalazione del quesito “incriminato” da parte di chi richiede la consulenza.
Pertanto, chi è interessato ad ulteriori informazioni può inviare una mail per chiedere informazioni ed una valutazione del questionario (in maniera totalmente gratuita), per entrambi i profili, all’indirizzo [email protected] o compilare il seguente form:
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