sabato, 14 Settembre 2024

Concorso Min Giustizia – 791 funzionari: quesiti errati, ancora pochi giorni per poter ricorrere al TAR

Di questo autore

In questi giorni stiamo trattando la possibile presenza di quesiti errati nel concorso per il reclutamento di 791 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area funzionari dei ruoli del Ministero della giustizia.

Dopo la pubblicazione degli articoli, molti candidati ci hanno segnalato la presenza di quesiti errati o irragionevoli/illogici sia nella prova scritta del profilo funzionari pedagogici che in quella per il profilo conservatori.

Inoltre, alcuni candidati hanno chiesto chiarimenti alla Redazione sulla possibilità di procedere tramite ricorso collettivo, strumento che, però, nel caso di specie non può essere utilizzato per assenza dei presupposti di identità delle posizioni dei ricorrenti, tale assenza di presupposti determinerebbe l’inammissibilità del ricorso.

Per rendere chiaro tale punto si riportano alcuni passaggi di recenti sentenze del TAR Lazio, ossia il TAR che si occuperà dei ricorsi, che hanno dichiarato inammissibili dei ricorsi collettivi proposti contro quesiti di prove scritte:

Con l’odierno ricorso collettivo i ricorrenti in epigrafe nominati hanno impugnato il mancato superamento della prova scritta…il Collegio ritiene anzitutto di dover confermare l’inammissibilità del ricorso proposto per difetto dei presupposti per la sua proposizione in forma collettiva per le ragioni che seguono. Come ampiamente precisato … la formulazione di un ricorso collettivo, per poter essere ammissibile nel processo amministrativo, deve rispondere ad una serie di requisiti attentamente individuati dalla giurisprudenza amministrativa…sebbene con l’odierno gravame tutti i ricorrenti lamentino di aver conseguito un punteggio deteriore rispetto a quello che ritengono sia loro dovuto, deducendo profili di illegittimità riferiti alla formulazione di quattro quesiti loro sottoposti in occasione dello svolgimento della prova scritta, il Collegio non può non rilevare sia il difetto di identità diposizione giuridica sostanziale dei ricorrenti, sia il conflitto di interessi che caratterizza il rapporto tra tali diverse posizioni…Tanto chiarito in tema di mancata omogeneità del petitum proposto in via cumulativa dagli odierni ricorrenti mediante un unico atto introduttivo del giudizio e del potenziale contrasto tra le loro posizioni, con riferimento a quest’ultimo elemento va altresì precisata un’ulteriore circostanza.

Gli odierni ricorrenti non hanno neppure ricevuto la stessa valutazione all’esito delle rispettive prove scritte… Orbene, a fronte di una tale disomogeneità, rilevante ai fini del superamento, o meno, della prova di resistenza, necessaria per dimostrare all’organo giudicante l’effettivo interesse all’azione giudiziale intrapresa, nel ricorso non si fa alcun cenno e tanto basterebbe, comunque, ai fini della sua inammissibilità (TAR Lazio, sentenza n. 1974/2023).

Purtroppo, quindi, per questa tipologia di ricorsi la giurisprudenza è ferma nel ritenere inammissibile l’utilizzo dello strumento del ricorso collettivo.

Dunque chi avrà intenzione di procedere al fine di provare ad ottenere la riammissione nel concorso dovrà procedere tramite ricorso individuale, contestando i quesiti potenzialmente annullabili che, come abbiamo già reso noto nei precedenti articoli, sono i seguenti, i primi due riguardano il profilo conservatori mentre l’ultimo, ossia il nuovo quesito individuato come errato, riguarda il profilo funzionari pedagogici i cui termini di impugnazione scadranno il 30 luglio 2023:

  • Nella società in accomandita semplice i libri sociali obbligatori sono tenuti:
  • dai soci e dagli amministratori.
  • dagli amministratori.
  • dagli amministratori e dai sindaci.

L’Amministrazione ha erroneamente indicato come esatta la 3° opzione mentre quella corretta era certamente la 2°. Infatti, in primo luogo le società in accomandita semplice non sono obbligate ad istituire il collegio sindacale, inoltre l’art. 2302 del codice civile attribuisce la competenza della tenuta dei libri sociali solo agli amministratori, il quesito è quindi palesemente errato ed il suo annullamento consentirebbe ai candidati che lo hanno incontrato di recuperare sino ad 1 punto.

  • I conflitti di competenza fra uffici appartenenti a ministeri diversi sono risolti:
  • con ricorso al Consiglio di Stato
  • con intervento del Governo
  • con il ricorso al TA.R.

In questo caso nessuna delle tre opzioni fornite può essere ritenuta corretta. L’Amministrazione ha indicato come corretta la 2° opzione ma, seppur possa essere ritenuta l’opzione più vicina alla correttezza, la soluzione indicata non è propriamente esatta. I conflitti di competenza tra ministri sono risolti dal Consiglio dei Ministri e non genericamente dal Governo, la questione si porrebbe sulla definizione di Governo e se questa debba essere ricondotta unicamente all’art. 92 della Cost. o se, come prevalentemente ritenuto, il governo si componga anche di altri soggetti autonomi dal Consiglio dei Ministri quali ad esempio: i sottosegretari o i comitati interministeriali. Quest’ultima interpretazione conforterebbe la tesi della erroneità del quesito. Vi sono quindi, anche in questo caso, i presupposti per l’impugnativa.

  • Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 448/88 È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell’articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore
  • nel minimo a due anni
  • nel minimo a tre anni
  • nel minimo a quattro anni

In tale quesito è il riferimento normativo ad essere completamente inconferente. Infatti, l’art. 12 del DPR 448/88 regola l’assistenza all’imputato minorenne, tale previsione è estranea all’oggetto del quesito che, invece, si riferiva all’art. 17 del medesimo DPR che regola il fermo di minorenne indiziato di delitto. L’errore è grossolano ed evidente ed è molto probabile che conduca all’annullamento del quesito in questione.

In caso di ricorso l’annullamento di un quesito consentirebbe al candidato ricorrente di poter ottenere sia il riconoscimento del punteggio positivo, ossia + 0,75 punti, che la rimozione della penalità pari a – 0,25 punti (solo in caso di risposta errata).

Si ribadisce che per coloro che per i candidati che hanno partecipato per il profilo funzionario pedagogico i termini di impugnazione scadranno il 30 luglio 2023.

Pertanto, i candidati che hanno incontrato tali quesiti e che per tale ragione non hanno raggiunto l’agognata idoneità potrebbero, per tale via, ottenere il punteggio aggiuntivo necessario ad essere riammessi nel concorso superando la prova scritta.

La Redazione, allo scopo di cercare di fornire una tutela ai candidati/lettori, si è rivolta all’avv.to Riccardo Ferretti, specializzato in Diritto Amministrativo, con speciale riguardo alla materia dell’accesso al pubblico impiego, il quale si sta già occupando della questione e si è reso disponibile, a titolo gratuito, per valutare i singoli questionari e fornire una consulenza legale al fine di verificare i presupposti per introdurre un ricorso al TAR, finalizzato ad ottenere l’annullamento dei quesiti contestati e, conseguentemente, il riesame della posizione del ricorrente con l’attribuzione del punteggio ingiustamente negato.

Si precisa che, rispetto alla presenza di quesiti errati/ambigui, sarà sempre necessaria la segnalazione del quesito “incriminato” da parte di chi richiede la consulenza.

Pertanto, chi è interessato ad ulteriori informazioni può inviare una mail per chiedere informazioni ed una valutazione del questionario (in maniera totalmente gratuita) all’indirizzo [email protected] o compilare il seguente form:

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