La Legge di Bilancio 2022 stabilisce le nuove regole per i tirocini non curriculari apportando importanti modifiche alla precedente normativa.
IL TIROCINIO NON CURRICULARE
La Legge di Bilancio 2022 definisce il tirocinio non curriculare come “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
Quindi, il tirocinio non curriculare persegue lo scopo di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o inoccupati e si differenzia dal tirocinio curriculare che, invece, è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.
LE NUOVE REGOLE
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, il Governo e le Regioni dovranno concludere un accordo circa la definizione di nuove linee guida in materia di tirocini non curriculari entro 180 giorni dall’entrata in vigore della medesima Legge di Bilancio.
L’accordo concluso d’intesa tra Governo e Regioni dovrà rispettare i seguenti criteri:
- previsione di prescrizioni che favoriscano soggetti con difficoltà d’inclusione sociale;
- riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione;
- durata massima dei tirocini;
- limite numerico di tirocini attivabili;
- previsione all’inizio del tirocinio di un bilancio delle competenze e della certificazione delle competenze al termine del tirocinio;
- e tanto altro.
LE SANZIONI
Una delle novità più importanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 è la previsione di una sanzione amministrativa a carico dei trasgressori che non ottemperino all’obbligo di corrispondere ai tirocinanti l’indennità loro spettante.
La sanzione andrà da un minimo di 1.000 € ad un massimo di 6.000 €.
Inoltre, il tirocinio non curriculare non può essere utilizzato in sostituzione al lavoro dipendente, pena l’irrogazione dell’ammenda di 50 € per ciascun giorno di tirocinio.
Il Tirocinante, inoltre, può presentare domanda giudiziale per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
I tirocini non curriculari sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, da inviare entro il giorno antecedente a quello d’instaurazione del tirocinio.
Tale comunicazione deve contenere:
- i dati anagrafici del partecipante;
- la data di avvio del tirocinio;
- la data di cessazione;
- l’indicazione della tipologia di tirocinio;
- la qualifica in virtù della quale è stato avviato il tirocinio;
- l’indennità di partecipazione erogata.
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