giovedì, 25 Aprile 2024

TAR Lazio: annullato il concorso MIUR con previsione di prove suppletive

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Il TAR Lazio con sentenza 463/2022 ha accolto il ricorso collettivo avente ad oggetto l’annullamento della procedura straordinaria indetta dal MIUR per “l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno e la conseguente graduatoria di merito, da parte di alcuni candidati impossibilitati a presentarsi allo svolgimento delle prove concorsuali tenutesi dal 22/10/2020 al 16/11/2020, in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ed in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e di contenimento del virus Covid-19.

Inoltre il TAR Lazio con il medesimo provvedimento ha dichiarato altresì la definitiva ammissione dei ricorrenti alle prove suppletive con conseguente stabilizzazione della loro posizione in graduatoria.

LA VICENDA

Con avviso n.76 del 29.09.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il MIUR indiceva una procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

Di seguito, il MIUR provvedeva alla calendarizzazione dello svolgimento delle prove concorsuali dal 22/10/2020 al 16/11/2020.

I candidati ricorrenti sottoposti ad isolamento fiduciario ed in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e di contenimento del virus Covid-19 si trovavano, pertanto, nell’impossibilità di partecipare alle summenzionate prove concorsuali di seguito espletate e conclusesi con la formazione della graduatoria di merito finale.

Per tale ragione, presentavano ricorso al TAR per richiedere l’annullamento di tali provvedimenti, nonché l’ammissione a partecipare ad una prova suppletiva.

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO

La sentenza del TAR Lazio può essere sintetizzata, in breve, come segue.

Posta l’oggettiva impossibilità per i ricorrenti di svolgere la prova nella data indicata a causa della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, “la mancata previsione di prove suppletive da parte dell’amministrazione resistente costituisce omissione della “lex specialis” illogica e irragionevole” per due ordini di ragioni:

  • una di tipo sostanziale sostanziale, in quanto, come già osservato dal TAR in una precedente sentenza del 2021 (n.5666/2021), il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite nell’emergenza pandemica globale e, più precisamente, nei provvedimenti adottati per la tutela di un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, e dunque individuale, ma soprattutto per la tutela della collettività avverso la diffusione di tale virus.
    Di conseguenza, a fronte di questa esigenza straordinaria è stato ritenuto illogico ed irragionevole non prevedere strumenti idonei a garantire la partecipazione di tutti i candidati alle prove concorsuali.
    Di regola, infatti, nessun impedimento individuale ostativo alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, impone alla pubblica amministrazione un rinvio generalizzato delle prove, oppure la previsione di prove d’esame suppletive, in quanto l’interesse pubblico allo svolgimento di concorsi pubblici celeri e tempestivi per la realizzazione del fabbisogno di personale prevale su tutti gli altri interessi.
    Tuttavia, la questione sottoposta al vaglio del TAR si è presentava come una situazione eccezionale e, pertanto, tale da giustificare la previsione di strumenti idonei a consentire l’espletamento delle prove a tutti i candidati.
    Prevedere, cioè, prove suppletive avrebbe voluto dire predisporre delle misure “proporzionate” rispetto all’interesse individuale dei singoli candidati ingiustamente pretermessi a causa di disposizioni limitative della libertà personale necessarie per tutelare la salute pubblica;
     
  • una di tipo formale, in quanto è lo stesso legislatore che, nel quadro delle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, ha previsto la possibilità per la pubblica amministrazione di ricorrere all’utilizzo di sedi decentrate e della non contestualità dello svolgimento delle prove, purché in garanzia della trasparenza e dell’omogeneità di tali procedure.
    Si tratta, in particolare, dell’articolo 10, comma 2, del D.L. 44/2021 n. 44, che stabilisce che: “Le amministrazioni […] possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate […] e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”.

    In altre parole, è lo stesso ordinamento giuridico che, in condizioni di eccezionale gravità, prevede una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l’omogeneità delle prove concorsuali.

IL TESTO DELLA SENTENZA

Per scaricare il testo della sentenza del TAR Lazio cliccare al seguente link: Tar-Lazio-463-2022

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