venerdì, 19 Aprile 2024

Dpcm Mario Draghi, novità in arrivo per i concorsi pubblici: ecco le nuove regole

Il nuovo Dpcm introdotto da Mario Draghi spiega le disposizioni sui concorsi pubblici

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Quando è scoppiata la pandemia, i concorsi pubblici hanno subito una battuta d’arresto. I vecchi dpcm, firmati da Giuseppe Conte, avevano bloccato tutti i concorsi ma pare che, anche con il nuovo, ci siano degli stop. Ecco tutte le novità in merito.

Nuovo dpcm Draghi – Come funzionano i concorsi pubblici?

Dal 6 marzo 2021 è entrato in vigore il nuovo dpcm firmato da Mario Draghi e resterà attivo fino al 6 aprile. Con l’ultimo dpcm Conte, i concorsi pubblici erano bloccati almeno fino al 15 febbraio 2021; adesso torneranno nuovamente ad essere espletati ma con delle novità.

Quali sono i protocolli da adottare? Come stabilisce l’articolo 24 del testo, non vi è la sospensione di tutti i concorsi pubblici ma ci sono dei cambiamenti. Nel dpcm si legge, infatti, che saranno sospese le prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni. Non è tutto, saranno consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova.

Per i concorsi pubblici riattivati il 15 febbraio 2021, occorre presentarsi alle prove con il referto del tampone negativo e senza sintomi influenzali; resta salva la possibilità per le commissioni di correggere le prove da remoto. Sono sospesi solo quei concorsi che non possono garantire la partecipazione massima di 30 candidati per ogni sessione o sede. I concorsi privati sono tutti sospesi. I concorsi pubblici sono sospesi ad eccezione di quelli per il servizio sanitario nazionale, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

Per quanto riguarda i concorsi Forze armate, Vigili del fuoco e Polizia, al fine di prevenire possibili diffusioni di contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dall’articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Corsi di formazione – ecco le novità

Sono inclusi nella modalità a distanza i seguenti corsi: accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori; corsi abilitanti effettuati dagli uffici di motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; corsi per il buon funzionamento del tachigrafico. Inoltre, corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione; per il conseguimento dell’abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami.

Ancora, corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l’esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo. Consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP.

 

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