- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
Mentre non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASpI:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.
- essere in possesso dello stato di disoccupazione;
- avere versato nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione almeno tredici settimane di contribuzione;
- aver maturato almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per conoscere quanto spetta occorre dividere il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicare il quoziente così ottenuto per il numero 4,33.
La misura della prestazione è pari
- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2016 pari ad € 1.195,00);
- al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2016 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge di € 1.300,00.
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e in ogni caso non può superare i due anni.
La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
- Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’INPS -> www.inps.it