mercoledì, 24 Aprile 2024

Concorso per 490 Carabinieri, pubblicato il Bando per Allievi Marescialli

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E’ stato indetto un bando di concorso, per esami e titoli, per l’ammissione al 6° corso triennale (2016-2019) di 490 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

Dei 490 posti messi a concorso:

14 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche;

98 sono riservati:

~ al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

~ ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica; agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti;

5 sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all’articolo 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Al concorso possono candidarsi:

a)  i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonché gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal successivo articolo 9;
2)  abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito dellafrequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso alle università dall’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni;
3)  non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
4)  non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
5)  non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
6)  non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio;
7)  non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

b)  i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

1)  abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26°anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
2)  godano dei diritti civili e politici;
3)  non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri;
4)  siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’accertamento di tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente;
5)  abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso all’università dall’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al concorso, consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’articolo 9;
6)  non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica;
7)  non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8)  se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall’articolo 636 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere esibita all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’articolo 9.

Per candidarsi è possibile farlo, entro il 25 ottobre 2015, attraverso l’apposita procedura online, raggiungibile dalla pagina Carabinieri.it alla sezione Concorsi.

 

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