venerdì, 19 Aprile 2024

Concorsi Bidelli e Personale ATA, assegnazione provvisoria anno scolastico 2015-16

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Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria ATA consente al personale di ruolo della scuola di prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari senza perdere la titolarità.

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
  • per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
  • ricongiungimento ai genitori;

L’utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.

Possono richiederla

  1. il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità;
  2. il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’anno scolastico 2015/2016 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2007/2008 e successivi;
  3. il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove – ai sensi dell’art. 48 -, comma 19, del C.C.N.I. 23.2.2015 detto personale è riassegnato d’ufficio per l’anno scolastico successivo;
  4. il personale A.T.A. restituito ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 23.2.2015 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
  5. il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
  6. il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
  7. Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola.
  8. personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferito d’ufficio;
  9. il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
  10. il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
  11. il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  12. il personale A.T.A. in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale;
  13. i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
  14. i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
  15. il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;
  16. il direttore dei servizi generali e amministrativi che a seguito del dimensionamento è assegnato, ai sensi dell’art. 47, comma 3, punto II del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 23.2.2015 in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.

Il personale ATA dovrà presentare domanda cartacea utilizzando i moduli predisposti dal MIUR entro il 10 agosto 2015 indirizzate all’Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell’istituto di servizio, mentre le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia devono essere presentate direttamente all’Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta e, per conoscenza, all’Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità.

Per maggiori informazioni e per la modulistica potete scaricare la nota del Miur

Prot. n. 15379 Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/16. Trasmissione ipotesi CCNI e presentazione domande.

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